Possono godere di agevolazioni fiscali gli interventi per il conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia, quali gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica in quanto basati sull’impiego della fonte solare (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n°22/E Aprile 2013).
Possono usufruire delle agevolazioni tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef).
L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:
- Proprietari o nudi proprietari
- Titolari di un diritto di reale godimento
- Locatari o comodatari
- Soci di cooperative divise ed indivise
- Imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti tra i beni strumentali o merce
- Soggetti indicati nell’art. 5 del Tuir che producono redditi in forma associata ( società semplici,in nome collettivo, in accomandita semplice, imprese familiari) alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali
- Può chiedere la detrazione fiscale anche chi esegue in proprio i lavori limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.
La legge di stabilità 2015 ( legge 190 del 23 dicembre 2014) ha prorogato al 31/12/2015 la possibilità di usufruire della detrazione Irpef nella misura del 50% confermando il limite massimo di € 96.000 per unità immobiliare.
Dal 1° Gennaio del 2016 la detrazione tornerà nella misura ordinaria del 36% e con il limite di € 48.000 per unità immobiliare.
A prescindere dall’importo delle spese documentate viene stabilito che la detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo, e inoltre che:
- Non è necessario l’invio della comunicazione di inizio lavori
- Non è più necessario indicare il costo della mano d’opera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori.
L’agevolazione del 50% per le spese sostenute entro il 31/12/2015 e del 36% per le spese sostenute a partire dal 1/1/2016 può essere richiesta per le spese sostenute nell’anno secondo il criterio di cassa e va suddivisa tra tutti i soggetti che hanno diritto alla detrazione fiscale.
Per indicazioni più dettagliate si rimanda alla legge 23 Dicembre 2014 n°190 (legge di stabilità 2015).