Lo Scambio sul Posto, regolato dalla Delibera 570/2012/R/efr, è una particolare modalità di valorizzazione dell’energia elettrica che consente, al produttore, di realizzare una specifica forma di autoconsumo immettendo in rete l’energia elettrica prodotta ma non immediatamente autoconsumata, per poi prelevarla in un momento differente da quello da cui avviene la produzione.
Il meccanismo di Scambio sul Posto consente al produttore, che abbia presentato la richiesta al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., di ottenere una compensazione tra il valore economico associabile all’energia elettrica prodotta e immessa in rete e il valore economico teorico associato all’energia elettrica prelevata e consumata in un periodo diverso da quello in cui avviene la produzione. Tale meccanismo non è compatibile con il Ritiro dedicato dell’energia e con la Tariffa Omnicomprensiva.
Il GSE, come disciplinato dalla Delibera 570/2012/R/efr, ha il compito di gestire le attività connesse allo scambio sul posto e di erogare il contributo in conto scambio (CS), che garantisce il rimborso (“ristoro”) di una parte degli oneri sostenuti dall’utente per il prelievo di energia elettrica dalla rete.
Il contributo è determinato dal GSE tenendo conto delle perculiari caratteristiche dell’impianto e dei profili del consumo (prelievo) teorici e standard attribuiti a ciascun utente dello scambio, ed è anche calcolato sulla base delle informazioni che i gestori di rete sono tenuti ad inviare periodicamente al GSE.
Lo Scambio sul Posto è erogato:
- al cliente finale presente all’interno di un “Altro Sistema Semplice di Produzione e Consumo” (c.d. ASSPC) che sia contestualmente anche un produttore di energia elettrica dagli impianti di produzione che costituiscono l’ASSPC;
- al cliente finale titolare di un insieme di punti di prelievo ed immissione non necessariamente coincidenti che, al tempo stesso, sia produttore di energia elettrica in relazione agli impianti di produzione connessi per il tramite dei suddetti punti (c.d. scambio sul posto altrove).
Le condizioni sopra riportate si realizzano anche nel caso in cui il cliente finale abbai ricevuto mandato senza rappresentanza da un produttore terzo in relazione ai suddetti impianti.
Per maggiori informazioni sugli “Altri sistemi Semplici di Produzione e Consumo” si rimanda alla Delibera AEEGSI 612/2014/R/eel.
Per accedere allo “SSP per ASSPC” (lettera a), dovranno essere verificate le seguenti condizioni:
- l’utente deve essere controparte del contratto di acquisto dell’ energia elettrica prelevata nel punto di scambio;
- la potenza complessiva installata nell’ASSPC da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio fino al 31 Dicembre 2007 non deve superare i 20 kW;
- la potenza complessiva installata nell’ASSPC da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio fino al 31 Dicembre 2014 non deve superare i 200 kW;
- la potenza complessiva installata nell’ASSPC da impianti di cogenerazione ad alto rendimento non deve superare i 200 kW;
- la potenza complessiva degli impianti di produzione nell’ASSPC non deve superare i 500 kW.
Per accedere allo “SSP altrove” (lettera b), dovranno essere verificate le seguenti condizioni:
- l’utente deve essere controparte del contratto di acquisto dell’energia elettrica prelevata tramite tutti i punti di prelievo compresi nella convenzione;
- l’utente è un Comune titolare degli impianti, con popolazione fino a 20.000 residenti (o un soggetto terzo mandatario) o il Ministero della Difesa (o un soggetto terzo madatario);
- gli impianti di produzione dovranno essere alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili;
- la potenza complessiva degli impianti entrati in esercizio fino al 31 Dicembre 2007, in un punto di connessione ricompreso nella convenzione, non deve superare i 20 kW;
- la potenza complessiva degli impianti entrati in esercizio fino al 31 Dicembre 2014, in un punto di connessione ricompreso nella convenzione, non deve superare i 200 kW;
- la potenza complessiva installata da impianti di produzione per ciascun punto di connessione ricompreso nella convenzione, non deve superare i 500 kW;
Qualora l’utente di Scambio sul Posto sia il Ministero della Difesa, ovvero un soggetto terzo mandatario del medesimo Ministero, non si applicano le limitazioni relative alla potenza complessiva dell’impianto
Come attivare il servizio
I produttori (utenti dello scambio) che intendano aderire al regime di scambio sul posto devono presentare, entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, un apposita richiesta attraverso il portale informatico del GSE e quindi stipluare un contratto con il GSE per la regolazione dello scambio. Il contratto, di durata annuale solare, è tacitamente rinnovabile. Il portale informatico dovrà essere utilizzato dai produttori aderenti allo Scambio sul Posto anche per le successive fasi di gestione tecnica, economica e amministrativa del servizio.
Tariffe a copertura dei costi sostenuti dal GSE
Dal 1° Gennaio 2015 i soggetti responsabili di impianti che presentino, per almeno un giorno nell’anno di riferimento, una Convenzione valida di Scambio sul Posto – ad esclusione degli impianti di potenza nominale fino a 3 kWp – sono tenuti a corrispondere al GSE una tariffa a copertura degli oneri di gestione, verifica e controllo (DM 24/12/2014).
Tale tariffa, applicata con cadenza annuale, è costituita da un corrispettivo fisso per ciascuna Convenzione e da un corrispettivo variabile in funzione della potenza dell’impianto (Allegato 1, punto 4, del DM 24 Dicembre 2014), come riportato nella seguente tabella:
KW | CORRISPETTIVO FISSO | CORRISPETTIVO VARIABILE |
€/anno | €/kw | |
P < 3 P < 3 | 0 | 0 |
3 < P < 20 3 < P < 20 | 30 | 0 |
20 < P < 500 20 < P < 500 | 30 | 1 |
Per i casi in cui lo Scambio sul Posto viene erogato per una pluralità di punti di prelievo e di punti di immissione , si applica un contributo aggiuntivo di 4 €/anno per ogni punto di connessione.
Si specifica, inoltre, che per il calcolo della tariffa si considera la potenza dell’impianto al 1° Gennaio dell’anno di riferimento, oppure, nel caso di Convenzioni stipulate successivamente, si considera la potenza dell’impianto al giorno di decorrenza della Convenzione.
Modalità di fatturazione da parte del GSE
Il GSE rende disponibile, annualmente, sul relativo Portale informatico, in concomitanza con il primo contributo in conto scambio in acconto dell’anno (cfr. “Disposizioni tecniche di Funzionamento-Modalità e condizioni tecnico-operative utilizzate per il Servizio di Scambio sul Posto e per il Servizio di Scambio senza l’obbligo di coincidenza tra i punti di immissione e prelievo- capitolo 3), la fattura con l’importo da riconoscere.
Modalità di pagamento
La tariffa è riconosciuta al GSE mediante una compensazione finanziaria da applicare al primo pagamento dell’anno e, in caso di incapienza, ai pagamenti successivi.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare le Modalità operative per il riconoscimento dei costi sostenuti dal GSE.